Dal 13 giugno 2022, se costruisci una nuova casa o fai una ristrutturazione “pesante”, hai l’obbligo di integrare una quota minima di energia da fonti rinnovabili e, nella pratica, quasi sempre di installare un impianto fotovoltaico.
Il riferimento è il D.lgs. 199/2021, che ha modificato il cosiddetto “Decreto Romani” (D.lgs. 28/2011) e il relativo Allegato III della norma.
L’obiettivo è rendere le abitazioni meno dipendenti dai combustibili fossili e più orientate all’autoproduzione energetica. Vediamo quando scatta l’obbligo di installare il fotovoltaico nei casi di ristrutturazione e di nuove costruzioni, quanta potenza serve e quali sono le eccezioni previste.
Quando c’è l’obbligo di fotovoltaico in casa?
L’obbligo di installare il fotovoltaico riguarda tutti gli edifici per i quali la richiesta di titolo edilizio per lavori di ristrutturazione o nuove costruzioni sia stata presentata dopo il 13 giugno 2022.
Per quanto riguarda l’ambito domestico, in particolare sono compresi:
- Edifici di nuova costruzione, quindi tutte le nuove abitazioni (villette, bifamiliari, piccoli condomìni, ecc.);
- Immobili ristrutturati in modo “rilevante”, ad esempio con demolizione e ricostruzione o rifacimento totale dell’involucro.
In questi casi, il progetto deve prevedere l’integrazione di fonti rinnovabili sia per il fabbisogno termico (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria) sia per la produzione di energia elettrica, che viene normalmente garantita tramite un impianto fotovoltaico.
Gli interventi di piccola entità, come quelli di manutenzione straordinaria o ristrutturazione “leggera”, senza demolizione/ricostruzione o rifacimento totale dell’involucro, non fanno scattare l’obbligo della potenza fotovoltaica minima.
Quota rinnovabili e potenza minima del fotovoltaico
La prima regola riguarda la copertura dei consumi termici: negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, almeno il 60% del fabbisogno di energia per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento deve essere coperto da fonti rinnovabili.
Per la parte elettrica, l’Allegato III del D.lgs. 199/2021 fissa l’obbligo di potenza minima per l’impianto fotovoltaico, da installare sul tetto o nelle pertinenze dell’edificio (non a terra), come segue:
Per le nuove abitazioni:
- Potenza minima: P = 0,05 × S
S è la superficie in pianta della casa (m²) e P la potenza in kW. In pratica, 1 kW ogni 20 m² di superficie in pianta.
Per le ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, incluse demolizione/ricostruzione:
- Potenza minima: P = 0,025 × S
Cioè 1 kW ogni 40 m² circa.
Questi valori rappresentano il minimo di legge: non è detto che bastino a coprire tutti i consumi della tua famiglia, soprattutto se usi pompa di calore, piano a induzione o hai un’auto elettrica. Si raccomanda sempre di dimensionare l’impianto in base ai consumi reali, non solo agli obblighi normativi.
Esclusioni: per chi non è obbligatorio?
La normativa prevede alcuni casi in cui l’obbligo di installare il fotovoltaico può essere derogabile, sia in caso di ristrutturazione che di nuove costruzioni.
Non risulta obbligatorio, nello specifico, per gli immobili:
- Allacciati a rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente;
- Sottoposti a “ristrutturazioni importanti di primo livello”, cioè interventi che riguardano più del 50% della superficie disperdente e modificano l’intero impianto di riscaldamento;
- Non soggetti ad APE (Attestato di Prestazione Energetica), es. temporanei o senza riscaldamento;
- Vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ma solo se è possibile dimostrare che l’installazione dell’impianto comprometterebbe il loro carattere storico, artistico o paesaggistico.
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